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QUESITO N. 1 “Con la presente si richiede conferma che la struttura che si andrà a realizzare nel Comune di Meolo come da avviso di finanza di progetto, è stata già inserita nella programmazione regionale e una volta realizzata i posti letto saranno accreditabili in tempi contenuti non sussistendo ostacoli di sorta alla procedura di accreditamento-convenzionamento.” Risposta: La
realizzazione del nuovo Centro
di Servizio di Meolo rientra negli atti di programmazione del Piano di
Zona dei
Servizi alla Persona (PdZ) dell’ULSS 10 relativo al triennio
2007-2009,
approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 27.04.2007 e recepito
con
deliberazione del DG della stessa ULSS n. 161 in data 27.04.2007. Nella
declinazione
del PdZ è compreso il “Piano della
Residenzialità” il quale prevede per il
triennio 2007-2009 n. 113 posti letto di ridotta intensità
localizzati a Meolo
oltre all’indicazione programmatica per il triennio 2010-2016
di ulteriori 7 PL
per una ricettività complessiva di 120 posti letto. 30.01.2008 |
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“Da vari soggetti è stato posto il quesito di come dev’essere concepita la “sala” e di come collocarla nello sviluppo tipologico della struttura, considerando che il suo limitato uso a favore dell’Amministrazione Comunale in rapporto alla ricettività (300 posti) può rappresentare un fattore di aggravi gestionali ed appesantire i costi dell’investimento.” Risposta: La questione da più parti sollevata della sala merita un chiarimento. La sala per una capienza massima di 300 posti è uno spazio che avrà un uso estemporaneo nell’arco dell’anno (20 giorni) e come tale potrebbe sembrare avulso rispetto alle attività principali. Non è questo l’orientamento dell’Amministrazione. Lo spazio da rendere disponibile per eventi pubblici deve essere concepito come componente fisica di un’area di servizio che costituisce parte integrante del contesto funzionale dei servizi generali offerti dal Centro di Servizio. E’ pertanto corretta l’idea di concepire la sala come spazio flessibile, il quale potrà essere ricomposto fisicamente come unico vano soltanto in occasione di un evento pubblico fino ad una capienza massima di 300 posti (in talune occasioni potrà essere anche di meno). Pertanto, nell’uso ordinario quotidiano questa superficie si tramuterà in più locali suddivisi tra loro da pareti mobili, determinando in tal modo 2 o più spazi autonomi con destinazioni miste di tipo associativo-aggregativo e quindi rientranti nella dotazione dei servizi generali della struttura (quali ad esempio: attività di lavoro, attività ricreative, spazi di soggiorno, spazi per eventi interni, etc…). 28.04.2008 |
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QUESITO N. 3 Premesso che i quesiti sono pervenuti oltre il termine di 120 gg. come
stabilito nell’Avviso al Paragrafo 9, trattandosi di contenuti di interesse
generale si è ritenuto opportuno procedere al riscontro nel sito web.
Domanda N. 1
Bando di Gara Punto 2
Documentazione punto 11 “Requisiti: “il possesso dei requisiti
relativi allo svolgimento di attività analoghe a quelle dell’avviso inerenti la
costruzione o la gestione, d’importo almeno pari a quello previsto nella
proposta”, tale richiesta è da intendersi soddisfatta in caso di ATI con
soggetti costruttori e soggetti gestori che dichiarano il possesso dei
requisiti per le sole attività che andranno a fare come di seguito:
Ai sensi dell’
Art. 95 legge 554
Domanda N.2 Art. 3 paragrafo 2 sub 5: Si richiede chiarimento in merito
alla Società di Progetto, il raggruppamento di imprese offerente può continuare
ad essere l’intestatario della concessione, intendendo quindi che la SPV rimane
in forma giuridica di ATI, anziché costituire apposita Società? Nell’ipotesi di costituzione di
società ad hoc, è possibile costituire la SPV come società consortile (
consorzio a maggioranza di cooperative)?.
Risposte:
Per una maggiore comprensione delle domande si riportano i passaggi del testo dell’Avviso a cui si fa specifico riferimento: Paragrafo 2. Documentazione, punto 11. “Con la prima dichiarazione dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento di attività analoghe a quelle del presente avviso, inerenti la costruzione o la gestione, d’importo almeno pari a quello previsto nella Proposta, indicando inoltre il/i socio/i o il/i soggetto/i associato/i, che distintamente questi requisiti li possiede/ono in misura maggioritaria. Come requisiti di riferimento si dovranno elencare, rispettivamente: la qualifica imprenditoriale, il capitale sociale, il fatturato delle attività svolte nell’ultimo triennio 2005-2007.” Paragrafo
3. Precisazioni relative al paragrafo 2, sub 5. “Nelle assunzioni
propositive del Pef è opportuno considerare che l’Amministrazione è orientata a
prevedere nell’eventuale bando di gara il requisito del capitale sociale della futura Società di
Progetto d’importo non inferiore a
2.000.000 di euro.” Risposta al primo gruppo di domande Il quesito, che in alcuni passaggi non risulta ben chiaro, riguarda sostanzialmente il tema del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati, che nella fattispecie si suppone intendano riunirsi in associazione. In primo luogo si richiama l’attenzione su quanto stabilisce il comma 2, e poi il comma 1, dell’art. 99 del DPR 554/99 che sta alla base del punto 11 del Paragrafo 2 dell’Avviso. Nel merito si riscontra quanto segue: 1° - Va anzitutto premesso che la “presenza maggioritaria” nella compagine promotrice di soci in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità acquisiti negli ultimi tre anni (al momento della promozione) “per un importo almeno pari a quello oggetto della proposta”, contrariamente ad altra tipologia di opere nel caso di un’opera dal rilevante impatto sociale, come una casa di riposo per non autosufficienti, è un elemento della massima importanza per l’affidamento della concessione. La formazione della compagine promotrice per partecipare a questo tipo di operazione non può essere inteso alla stregua di un appalto ordinario. E’ questo il motivo per cui l’AC ha inteso precisare bene nell’Avviso che la compagine del promotore deve essere massimamente qualificata. Pertanto il riferimento del quesito all’art. 95 del DPR 554/99 è ininfluente sotto questo profilo, poiché la costituzione di un ATI per concorrere all’affidamento di una concessione in finanza di progetto dev’essere concepita in modo coerente con quanto stabiliscono gli artt. 99 e 98 dello stesso DPR. E’quindi prioritario per l’AC valutare che la compagine candidatasi ad essere nominata promotore finanziario, ed eventualmente aggiudicataria della concessione, esprima il massimo dei requisiti di professionalità ed esperienza, considerando che le diverse implicazioni della gestione in relazione anche alla durata della concessione rendono di assoluta preminenza la verifica dell’affidabilità della controparte. 2° - Il possesso del requisito speciale di qualificazione del “valore dei ricavi espressi per un anno” in capo alla totalità dei soci gestori, se è questo che chiede il quesito, può essere elemento ritenuto carente per la candidatura a promotore finanziario dell’intera compagine, qualora non sia riferito all’ammontare dell’investimento (devono quindi essere osservate le modalità previste dalle lettere b) e c) dell’art. 98 del DPR 554). Si aggiunga altresì che i valori del fatturato, al momento della promozione, devono essere dichiarati e posseduti dai soggetti singolarmente associati in modo professionalmente significativo negli “ultimi tre anni”, come recita la norma del comma 1 dell’art. 99 del DPR 554/99 (gli anni diventano “cinque” in sede di qualificazione per la gara, ai sensi dell’art. 98). Resta tuttavia fermo il principio della norma, sopra richiamata, della partecipazione “maggioritaria” dei soci aventi i requisiti minimi di legge, eventualmente integrabili mediante avvalimento in sede di qualificazione per la gara, ma in tal caso da dichiararsi già nella candidatura a promotore. 3° - Per quanto sopra si rinvia alla compilazione del modulo di
dichiarazione (il cui fac-simile è allegato all’Avviso) nel quale va riportata fedelmente
la situazione di ciascun associato alla compagine (da comprovarsi successivamente
in sede di eventuale qualificazione per la gara, pena l’esclusione automatica),
tale dichiarazione rifletterà la coerenza dei requisiti generali e speciali del
“promotore” in relazione a quanto stabilito dal comma 3 del citato art. 99 del
DPR 554. Risposta al secondo gruppo di domande Il quesito presenta due domande: 1°, l’ATI può surrogare
quale concessionario la Società di Progetto? 2°, l’eventuale
Società di Progetto può essere composta da un consorzio a maggioranza di cooperative
e sottoforma di società consortile? In ordine al primo quesito
si precisa che un’ATI, intendendosi la compagine di concorrenti che ha concorso
alla promozione, in caso di aggiudicazione deve costituirsi in Società di
Progetto come da consolidata giurisprudenza in materia. In ordine al secondo quesito
si precisa che la Società di Progetto concessionaria, secondo gli orientamenti preannunciati
nell’Avviso che verranno confermati anche nel bando di gara, deve essere
costituita in forma di società per azioni. Si ritiene che il modello legale
della società consortile non offra sufficienti garanzie di controparte
all’Amministrazione concedente, in relazione alla durata del rapporto
concessorio e alla natura delle controprestazioni. Considerando il livello di
rischio finanziario insito dell’operazione, ove l’alea è a totale carico del
concessionario, l’AC è orientata a prediligere una società di capitali nella
forma di Spa dotata di un’adeguata capitalizzazione nella misura minima preannunciata
nell’Avviso. 04.07.2008 |