QUESITO N. 1

“Con la presente si richiede conferma che la struttura che si andrà a realizzare nel Comune di Meolo come da avviso di finanza di progetto, è stata già inserita nella programmazione regionale e una volta realizzata i posti letto saranno accreditabili in tempi contenuti non sussistendo ostacoli di sorta alla procedura di accreditamento-convenzionamento.”

Risposta:

La realizzazione del nuovo Centro di Servizio di Meolo rientra negli atti di programmazione del Piano di Zona dei Servizi alla Persona (PdZ) dell’ULSS 10 relativo al triennio 2007-2009, approvato dalla Conferenza dei Sindaci in data 27.04.2007 e recepito con deliberazione del DG della stessa ULSS n. 161 in data 27.04.2007. Nella declinazione del PdZ è compreso il “Piano della Residenzialità” il quale prevede per il triennio 2007-2009 n. 113 posti letto di ridotta intensità localizzati a Meolo oltre all’indicazione programmatica per il triennio 2010-2016 di ulteriori 7 PL per una ricettività complessiva di 120 posti letto.
Per quanto riguarda il Centro Diurno è prevista nel suddetto Piano, sempre per il triennio 2007-2009, una quota di 15 posti.
Per quanto riguarda la tempistica e le modalità di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e il riconoscimento dell’accreditamento istituzionale dei servizi socio-sanitari e sociali della nuova struttura, sul piano generale si fa riferimento alle innovazioni introdotte dalla LR del Veneto n. 22/2002. Nello specifico si rinvia a quanto previsto dalla apposita DGRV n. 2067 del 3 luglio 2007 che disciplina l’iter delle procedure.

30.01.2008


QUESITO N. 2

Da vari soggetti è stato posto il quesito di come dev’essere concepita la “sala” e di come collocarla nello sviluppo tipologico della struttura, considerando che il suo limitato uso a favore dell’Amministrazione Comunale in rapporto alla ricettività (300 posti) può rappresentare un fattore di aggravi gestionali ed appesantire i costi dell’investimento.”

Risposta:

La questione da più parti sollevata della sala merita un chiarimento. La sala per una capienza massima di 300 posti è uno spazio che avrà un uso estemporaneo nell’arco dell’anno (20 giorni) e come tale potrebbe sembrare avulso rispetto alle attività principali. Non è questo l’orientamento dell’Amministrazione. Lo spazio da rendere disponibile per eventi pubblici deve essere concepito come componente fisica di un’area di servizio che costituisce parte integrante del contesto funzionale dei servizi generali offerti dal Centro di Servizio. E’ pertanto corretta l’idea di concepire la sala come spazio flessibile, il quale potrà essere ricomposto fisicamente come unico vano soltanto in occasione di un evento pubblico fino ad una capienza massima di 300 posti (in talune occasioni potrà essere anche di meno). Pertanto, nell’uso ordinario quotidiano questa superficie si tramuterà in più locali suddivisi tra loro da pareti mobili, determinando in tal modo 2 o più spazi autonomi con destinazioni miste di tipo associativo-aggregativo e quindi rientranti nella dotazione dei servizi generali della struttura (quali ad esempio: attività di lavoro, attività ricreative, spazi di soggiorno, spazi per eventi interni, etc…).

28.04.2008

QUESITO N. 3

Premesso che i quesiti sono pervenuti oltre il termine di 120 gg. come stabilito nell’Avviso al Paragrafo 9, trattandosi di contenuti di interesse generale si è ritenuto opportuno procedere al riscontro nel sito web.
Il quesito per miglior comprensione viene suddiviso in due gruppi di domande, delle quali si riproduce di seguito il testo integrale. 


Domanda N. 1

Bando di Gara Punto 2 Documentazione punto 11 “Requisiti:

“il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento di attività analoghe a quelle dell’avviso inerenti la costruzione o la gestione, d’importo almeno pari a quello previsto nella proposta”, tale richiesta è da intendersi soddisfatta in caso di ATI con soggetti costruttori e soggetti gestori che dichiarano il possesso dei requisiti per le sole attività che andranno a fare come di seguito:

  1. il/i prestatori delle attività di costruzione dichiarano di possedere nella totalità, un fatturato per attività di costruzione d’importo almeno pari a quello previsto nella proposta, con possesso di Cerificato SOA di categoria adeguata ai lavori da svolgere. Ai sensi dell’ Art. 95 legge 554
  2. il/i prestatori delle attività di gestione dichiarano di possedere nella totalità, un fatturato per attività di gestione  d’importo almeno pari a quello previsto nella proposta e riferito al valore di ricavi espressi per un anno? nello specifico:
  • i prestatori dei servizi generali dichiarano di possedere un fatturato inerente le sole attività relative ai servizi generali( pulizie, ristorazione, lavanolo etc…);
  • i prestatori di servizi socio assistenziali dichiarano di possedere un fatturato inerente prestazioni di servizi socio assistenziali in strutture residenziali per anziani o di assistenza sanitaria alla persona.
         Ai sensi dell’ Art. 95 legge 554

 

Domanda N.2

Art. 3 paragrafo 2 sub 5:

Si richiede chiarimento in merito alla Società di Progetto, il raggruppamento di imprese offerente può continuare ad essere l’intestatario della concessione, intendendo quindi che la SPV rimane in forma giuridica di ATI, anziché costituire apposita Società?

Nell’ipotesi di costituzione di società ad hoc, è possibile costituire la SPV come società consortile ( consorzio a maggioranza di cooperative)?.

 

Risposte:

Per una maggiore comprensione delle domande si riportano i passaggi del testo dell’Avviso a cui si fa specifico riferimento:

Paragrafo 2. Documentazione, punto 11. “Con la prima dichiarazione dovrà essere dichiarato il possesso dei requisiti relativi allo svolgimento di attività analoghe a quelle del presente avviso, inerenti la costruzione o la gestione, d’importo almeno pari a quello previsto nella Proposta, indicando inoltre il/i socio/i o il/i soggetto/i associato/i, che distintamente questi requisiti li possiede/ono in misura maggioritaria. Come requisiti di riferimento si dovranno elencare, rispettivamente: la qualifica imprenditoriale, il capitale sociale, il fatturato delle attività svolte nell’ultimo triennio 2005-2007.”

 

Paragrafo 3. Precisazioni relative al paragrafo 2, sub 5. “Nelle assunzioni propositive del Pef è opportuno considerare che l’Amministrazione è orientata a prevedere nell’eventuale bando di gara il requisito del  capitale sociale della futura Società di Progetto d’importo non inferiore a  2.000.000 di euro.”

 

Risposta al primo gruppo di domande

Il quesito, che in alcuni passaggi non risulta ben chiaro, riguarda sostanzialmente il tema del possesso dei requisiti di partecipazione dei candidati, che nella fattispecie si suppone intendano riunirsi in associazione.

In primo luogo si richiama l’attenzione su quanto stabilisce il comma 2, e poi il comma 1, dell’art. 99 del DPR 554/99 che sta alla base del punto 11 del Paragrafo 2 dell’Avviso.

Nel merito si riscontra quanto segue:

1° -  Va anzitutto premesso che la “presenza maggioritaria” nella compagine promotrice di soci in possesso dei requisiti di esperienza e professionalità acquisiti negli ultimi tre anni (al momento della promozione) “per un importo almeno pari a quello oggetto della proposta”, contrariamente ad altra tipologia di opere nel caso di un’opera dal rilevante impatto sociale, come una casa di riposo per non autosufficienti, è un elemento della massima importanza per l’affidamento della concessione. La formazione della compagine promotrice per partecipare a questo tipo di operazione non può essere inteso alla stregua di un appalto ordinario. E’ questo il motivo per cui l’AC ha inteso precisare bene nell’Avviso che la compagine del promotore deve essere massimamente qualificata. Pertanto il riferimento del quesito all’art. 95 del DPR 554/99 è ininfluente sotto questo profilo, poiché la costituzione di un ATI per concorrere all’affidamento di una concessione in finanza di progetto dev’essere concepita in modo coerente con quanto stabiliscono gli artt. 99 e 98 dello stesso DPR. E’quindi prioritario per l’AC valutare che la compagine candidatasi ad essere nominata promotore finanziario, ed eventualmente aggiudicataria della concessione, esprima il massimo dei requisiti di professionalità ed esperienza, considerando che le diverse implicazioni della gestione in relazione anche alla durata della concessione rendono di assoluta preminenza la verifica dell’affidabilità della controparte.

2° -      Il possesso del requisito speciale di qualificazione del “valore dei ricavi espressi per un anno” in capo alla totalità dei soci gestori, se è questo che chiede il quesito, può essere elemento ritenuto carente per la candidatura a promotore finanziario dell’intera compagine, qualora non sia riferito all’ammontare dell’investimento (devono quindi essere osservate le modalità previste dalle lettere b) e c) dell’art. 98 del DPR 554). Si aggiunga altresì che i valori del fatturato, al momento della promozione, devono essere dichiarati e posseduti dai soggetti singolarmente associati in modo professionalmente significativo negli “ultimi tre anni”, come recita la norma del comma 1 dell’art. 99 del DPR 554/99 (gli anni diventano “cinque” in sede di qualificazione per la gara, ai sensi dell’art. 98). Resta tuttavia fermo il principio della norma, sopra richiamata, della partecipazione “maggioritaria” dei soci aventi i requisiti minimi di legge, eventualmente integrabili mediante avvalimento in sede di qualificazione per la gara, ma in tal caso da dichiararsi già nella candidatura a promotore.

3° -      Per quanto sopra si rinvia alla compilazione del modulo di dichiarazione (il cui fac-simile è allegato all’Avviso) nel quale va riportata fedelmente la situazione di ciascun associato alla compagine (da comprovarsi successivamente in sede di eventuale qualificazione per la gara, pena l’esclusione automatica), tale dichiarazione rifletterà la coerenza dei requisiti generali e speciali del “promotore” in relazione a quanto stabilito dal comma 3 del citato art. 99 del DPR 554.

 

Risposta al secondo gruppo di domande

Il quesito presenta due domande:

1°, l’ATI può surrogare quale concessionario la Società di Progetto?

2°, l’eventuale Società di Progetto può essere composta da un consorzio a maggioranza di cooperative e sottoforma di società consortile?

In ordine al primo quesito si precisa che un’ATI, intendendosi la compagine di concorrenti che ha concorso alla promozione, in caso di aggiudicazione deve costituirsi in Società di Progetto come da consolidata giurisprudenza in materia.

In ordine al secondo quesito si precisa che la Società di Progetto concessionaria, secondo gli orientamenti preannunciati nell’Avviso che verranno confermati anche nel bando di gara, deve essere costituita in forma di società per azioni. Si ritiene che il modello legale della società consortile non offra sufficienti garanzie di controparte all’Amministrazione concedente, in relazione alla durata del rapporto concessorio e alla natura delle controprestazioni. Considerando il livello di rischio finanziario insito dell’operazione, ove l’alea è a totale carico del concessionario, l’AC è orientata a prediligere una società di capitali nella forma di Spa dotata di un’adeguata capitalizzazione nella misura minima preannunciata nell’Avviso.

 

04.07.2008