Descrizione
È soggetto all’imposta chi pernotta nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Meolo e non risulta iscritto all’anagrafe del Comune di Meolo.
Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all’aria aperta ed extralberghiere per tali intendendosi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla locazione breve, di cui all’articolo 4 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ubicati nel territorio del Comune di Meolo.
Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro 15 giorni dal termine di scadenza di ciascun trimestre solare:
a) tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Meolo (sistema PagoPa);
b) versamento unitario di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
c) eventuali altre forme di versamento attivate dall’Amministrazione comunale.
Costi
Le tariffe dell'imposta di soggiorno sono state approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 61 del 23.10.2025.
TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO ANNO 2026
Euro 1,30 al giorno per persona negli hotel/alberghi fino a 2 stelle;
Euro 1,50 al giorno per persona negli hotel/alberghi a 3 stelle;
Euro 2 al giorno per persona negli hotel/alberghi a 4 stelle e oltre;
Euro 1 al giorno per persona nelle strutture ricettive all’aria aperta – campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea;
Euro 1,30 al giorno per persona nelle residenze turistico – alberghiere;
Euro 1,30 al giorno per persona nelle case e appartamenti vacanze;
Euro 1,30 al giorno per persona negli affittacamere;
Euro 1,50 al giorno per persona negli agriturismi;
Euro 1,50 al giorno per persona nei bed and breakfast;
Euro 1,30 al giorno per persona nel caso delle cosiddette locazioni brevi e per i casi diversi da quelli di cui ai punti precedenti.
Esenzioni
Chi non deve pagare l’imposta di soggiorno?
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
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i minori fino al compimento del 10 anno di età pernottati nelle strutture ricettive Per l’esenzione farà fede la data di arrivo presso la struttura ricettiva;
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i malati, che debbono effettuare visite mediche, cure o terapie in day hospital presso strutture sanitarie, nonché coloro che assistono degenti ricoverati presso strutture sanitarie, in ragione di un accompagnatore per paziente. Nel caso di malati minori di diciotto anni sono esenti entrambi i genitori;
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i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di carattere sociale nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario;
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i volontari che, nel sociale, offrano il proprio servizio nel territorio comunale in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione Comunale, Provinciale e Regionale o per emergenze ambientali ed umanitarie;
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il personale appartenente alla polizia di Stato e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco, che soggiornano per motivi di servizio;
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gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppiorganizzatidaagenziediviaggieturismo.
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AGEVOLAZIONI
Per coloro che pernottano presso le strutture per periodi prolungati di tempo sono tenuti al pagamento nel limite di 40 giorni annui, anche non consecutivi, conformemente all’art. 5 comma 3 del Regolamento.
Ulteriori informazioni
Quali sono gli obblighi dei gestori?
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INFORMARE GLI OSPITI DELL’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA:
Informare in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni di imposta.
2) RISCUOTERE L’IMPOSTA:
I gestori al termine di ciascun soggiorno provvedono alla riscossione dell’imposta, rilasciandone quietanza e conservandone copia.
3) VERSARE L’IMPOSTA:
Il gestore della struttura ricettiva e il soggetto che incassa o interviene nel pagamento del canone delle locazioni brevi, provvederà a riversare al Comune di Meolo l’imposta di soggiorno riscossa nel trimestre precedente, entro il 15 giorno del mese successivo con le seguenti modalità:
a. a mezzo PagoPA;
b. mediante versamento unitario di cui all’articolo 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241;
c. eventuali altre forme di versamento attivate dall’Amministrazione comunale.
4) DICHIARAZIONE TRIMESTRALE:
Il gestore della struttura ricettiva dichiara trimestralmente, entro il 15 giorno dalla fine di ciascun mese solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente nonché il relativo periodo di permanenza, distinguendo tra pernottamenti imponibili e pernottamenti esenti, utilizzando la modulistica presente nella sezione.
La comunicazione va inoltrata all’indirizzo comune.meolo.ve@pecveneto.it e deve essere compilata obbligatoriamente anche nel caso in cui non vi siano stati pernottamenti nel periodo di riferimento.
A seguito della dichiarazione, il Comune provvederà ad emettere un avviso PagoPa a nome dell’impresa, che potrà essere pagato accedendo al sito del Comune di Meolo (https://www.comune.meolo.ve.it/), accedere all’area PagoPa (presente nella home page sotto la voce “Siti tematici”) – selezionare l’opzione “Richiedi online” – “Paga un avviso ricevuto” – inserire i dati presenti nell’avviso o scansionare il QR code ed effettuare il pagamento seguendo la procedura guidata.
Cosa fare se l’ospite si rifiuta di pagare?
Dopo aver ricordato che l’omesso versamento è sanzionabile, va compilato il relativo campo all’interno del modulo A.
Chi pernotta consecutivamente anche in altre strutture nel Comune di Meolo?
L’ospite che ha pernottato in diverse strutture del Comune in modo continuativo può presentare l’apposita dichiarazione (modulo “C”). Si ricorda infatti che l’imposta di soggiorno è dovuta per un massimo fino ad un massimo di cinque pernottamenti consecutivi per persona in una medesima struttura e comunque nel limite massimo annuo di 40 pernottamenti per persona - anche non consecutivi - nella medesima struttura.
Quanto tempo va conservata la documentazione dell’imposta di soggiorno?
Tutta la documentazione relativa all'imposta di soggiorno va conservata dal gestore della struttura ricettiva per almeno 5 anni.
Dove trovo la modulistica?
Tutta la modulistica è scaricabile dal sito web del Comune di Meolo.
A cosa serve l’imposta di soggiorno?
L’imposta di soggiorno ha lo scopo di finanziare interventi in materia turistica, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, dei relativi servizi pubblici locali.
FAQ
Si informa che, a seguito del ricevimento di numerosi quesiti relativi all’interpretazione dell’art.13 ter. del D.L. n.145/2023 e s.m.i. e della normativa regionale sulle locazioni turistiche, sul sito internet della Regione Veneto, sono state pubblicate le seguenti FAQ, aggiornate al 5 maggio 2025:
- Codice Identificativo Nazionale (CIN) delle locazioni e delle strutture ricettive classificate;
- Obblighi del locatore turistico.
https://www.regione.veneto.it/web/turismo/faq-domande-frequenti
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare gli Uffici territoriali della Direzione, mediante i contatti riportati al seguente link: https://www.regione.veneto.it/web/turismo/a-chi-rivolgersi